Statuto

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ARTICOLO 1 – Costituzione, denominazione, sede
Al fine di proseguire e promuovere l’attività intrapresa dal prof. Giovanni Zanoni durante la propria vita, è costituita, in Sua memoria, la Fondazione denominata “FONDAZIONE GIOVANNI ZANONI” con sede in Lazise (VR), Via Porta San Zeno n. 7.

ARTICOLO 2 – Scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha lo scopo principale di favorire ed incrementare lo studio, l’approfondimento e l’apprendimento di tutte le discipline proprie del Liceo Maffei (con particolare riguardo alle lingue classiche – latino e greco – e alla cultura latina e greca), la formazione di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività didattica (ovvero di approfondimento della cultura classica), la promozione di un cammino di maturazione degli studenti, nella consapevolezza della continuità culturale, all’interno della dialettica alterità-identità, di un patrimonio di civiltà e di pensiero in cui la civiltà occidentale affonda le sue radici.

A tale scopo la Fondazione si propone altresì l’obiettivo di favorire e incrementare l’avvicinamento alle lingue classiche e alla cultura latina e greca degli studenti delle scuole di grado inferiore al Liceo, attraverso una collaborazione con gli Istituti di istruzione primaria e secondaria . Il proposito è quello di introdurre gli allievi più giovani in un sistema di codici culturali che hanno permeato le arti occidentali fino ai nostri giorni, affinché essi possano riconoscerli e farli propri nel tempo, con il duplice scopo di renderli custodi del passato, per comprendere il presente e affrontare il futuro, e di stimolare in loro il senso critico e una “forma mentis” che li renda uomini consapevoli e maturi e buoni cittadini del domani.

A tal fine l’attività della Fondazione sarà estesa e radicata nel territorio di origine del prof. Giovanni Zanoni, cioè il paese di Lazise(VR) e Comuni limitrofi.

La Fondazione si propone inoltre di fungere da supporto all’attività di aggiornamento dei docenti del Liceo – Ginnasio di Stato “Scipione Maffei”, alla loro formazione secondo i più idonei criteri atti a garantirne la migliore efficienza ed efficacia.

La Fondazione si propone inoltre di favorire l’attività integrativa per gli studenti meno abbienti o provenienti da altre culture che manifestino e diano prova di forte motivazione personale.

La Fondazione promuove inoltre il miglioramento delle conoscenze di chi si occupa della formazione didattica e morale degli studenti, per realizzare una condizione di insegnamento-apprendimento efficace e positiva per gli studenti stessi, anche attraverso il confronto con altre realtà educative e di ricerca.

A tali fi ni la Fondazione propone, promuove, elabora e realizza i progetti inerenti. Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere attività di studio, di promozione e di intervento organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa anche editoriale o artistica rispondente alle finalità istituzionali; concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio; acquisendo beni, servizi o forniture ritenute strumentali al perseguimento dei propri fini. Quanto sopra, direttamente o indirettamente, con prestazioni a favore di istituti ed enti aventi scopi analoghi anche attraverso un costante interscambio di uomini ed esperienze.

Le forme e le modalità degli interventi attraverso i quali realizzare lo scopo della Fondazione possono essere determinate e disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione potrà anche svolgere le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative allo scopo statutario, purché nei limiti consentiti dalla legge.
L’attività istituzionale non potrà svolgersi fuori dalla Regione del Veneto.

ARTICOLO 3 – Patrimonio
Il patrimonio o fondo di dotazione della Fondazione è costituito:
– dai contributi in denaro versati a titolo di dotazione dai Fondatori;
– dai contributi in qualsiasi natura, lasciti o donazioni apportati dai Fondatori o da società, enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
– dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
– dalle somme derivanti dai redditi e dagli avanzi di esercizio che il Consiglio di Amministrazione statuirà siano finalizzati all’incremento del patrimonio.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonchè fondi patrimoniali di alcun tipo.

ARTICOLO 4 – Fondo di gestione
La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini dalle rendite patrimoniali, dai proventi derivanti dall’attività propria e da qualsiasi contributo, donazione e lascito testamentario che non sia espressamente destinato all’incremento del patrimonio che perverrà da parte dei Fondatori, da società, enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini.
Nell’atto costitutivo al quale è allegato il presente statuto viene individuata l’entità del Fondo iniziale di gestione; esso potrà essere incrementato da ogni entrata specificatamente destinata al Fondo di dotazione.

ARTICOLO 5 – Organi della fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Revisore dei Conti.
Per l’esercizio delle cariche non verrà riconosciuto alcun compenso.

ARTICOLO 6 – Il Presidente
II Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni; adotta, in caso di emergenza, tutti i provvedimenti necessari nell’interesse della Fondazione, sottoponendoli per la ratifica nella successiva seduta al Consiglio di Amministrazione; all’occorrenza, e nell’ambito delle sue attribuzioni, nomina procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente può istituire, ove previsto il Comitato Scientifico, determinandone i compiti e nominandone i componenti.
In caso di assenza e/o impedimento del Presidente i suoi poteri, anche di rappresentanza, spettano al membro del Consiglio di Amministrazione designato a tale scopo (Vice-Presidente), la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell’assenza e/o impedimento del Presidente.

Presidente della Fondazione è l’avvocato Laura Zanoni fino al compimento del 75°(settantacinquesimo) anno di età. Successivamente, così come appresso regolato, Presidente della Fondazione sarà di norma un parente del prof. Giovanni Zanoni, fratello o sorella o nipote ex fratre/sorore o discendente di costoro fino al compimento del 75° (settantacinquesimo) anno di età, designato a maggioranza da tutti i componenti maggiorenni della Famiglia Zanoni. La sostituzione del Presidente avverrà, oltre che per il raggiungimento del 75° (settantacinquesimo) anno di età, anche qualora costui, per morte o per impossibilità sopravvenuta, non possa o non voglia ricoprire più tale carica.
Tale sistema di individuazione del Presidente e tale durata della sua carica si ripeterà nel tempo fino a quando esistano membri maggiorenni della Famiglia Zanoni, parenti del prof. Giovanni Zanoni, fratelli o nipoti ex fratre/sorore o discendente di costoro. Nell’ipotesi in cui entro un mese dalla cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente i componenti maggiorenni della Famiglia Zanoni non procedano alla designazione del Presidente o nessuno di loro voglia o possa ricoprire tale carica o comunque non sia possibile stabilire, secondo le modalità predette, il soggetto che assume la carica di Presidente, quest’ultimo verrà nominato dal Preside pro tempore del Liceo Maffei, a suo insindacabile giudizio per una durata di 3 (tre) anni tra persone di particolare rilievo per il loro impegno morale e sociale; tale carica è rinnovabile.
La nomina a Presidente di persona diversa da un fratello o nipote o discendente del prof. Giovanni Zanoni che avvenga secondo quanto indicato nei precedenti commi avrà, così come sopra specificato, efficacia per una durata di 3 (tre)anni; qualora alla scadenza vi sia un membro maggiorenne della Famiglia Zanoni, fratello o nipote ex fratre/sorore del prof. Giovanni Zanoni o discendente di costoro designato a maggioranza da tutti i componenti maggiorenni, che possa
o voglia assumere tale carica, questi assumerà la carica stessa. Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile seguire la procedura suddetta per la nomina del Presidente della Fondazione, questi verrà nominato dal Preside pro tempore del Liceo Maffei, per una durata di 3 (tre) anni sempre tra le persone di cui sopra e a suo insindacabile giudizio.

ARTICOLO 7 – Il Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette metri e sarà pienamente operativo appena sarà composto da almeno tre membri.
Ne fanno parte di diritto, oltre al componente della Famiglia Zanoni designato quale Presidente della Fondazione:
– il Preside pro-tempore del Liceo – Ginnasio di Stato “Scipione Maffei”;
– un rappresentante pro-tempore eletto dal Comitato Didattico del Liceo – Ginnasio di Stato “Scipione Maffei”;
– il Sindaco pro-tempore del Comune di Lazise (VR) o suo delegato. Gli altri componenti sono nominati dal Presidente.

Gli altri componenti sono nominati dal Presidente
Al venir meno, per qualsiasi motivo, della rispettiva funzione i suindicati componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione saranno automaticamente sostituiti da coloro che subentreranno nella loro funzione.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti, qualora non vi abbiano provveduto i Fondatori all’atto della nomina del Consiglio, il Vice-Presidente che esercita le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a tutti gli atti necessari od utili all’efficienza della Fondazione, al raggiungimento degli scopi statutari e allo sviluppo della stessa. In generale il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; in particolare:
– redige ed approva il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione annuale;
– fissa la destinazione di eventuali contributi;
– delibera l’impiego dei mezzi necessari al funzionamento della Fondazione;
– predispone ed approva i regolamenti interni;
– nomina il Revisore dei Conti;
– delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
– delibera eventuali modifiche statutarie;
– delibera in merito a proposte di estinzione o trasformazione della Fondazione ed alla eventuale devoluzione del patrimonio;
– svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

ARTICOLO 8 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di massima ogni quattro mesi ed è convocato dal Presidente che lo presiede; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere inoltre convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due componenti.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni in merito a modificazioni dello statuto e ad a proposte di estinzione o trasformazione della Fondazione vengono approvate con la maggioranza di tre quarti dei componenti del Consiglio.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi Presiede la riunione e dal Direttore se nominato o da un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

ARTICOLO 9 – Il Direttore
Ove il Presidente ritenga, può procedere alla nomina di un Direttore. Il Direttore collabora con il Presidente all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, predispone lo schema di bilancio consuntivo, funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, dirige e coordina gli uffici della Fondazione.

ARTICOLO 10 – Il Revisore dei Conti
La vigilanza contabile sulla amministrazione della Fondazione è esercitata da un organo monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione scegliendo tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.
Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il rendiconto economico e finanziario redigendo apposita relazione ed effettua le verifiche di cassa.
Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.

ARTICOLO 11 – Il Comitato Scientifico
Ove il Presidente lo ritenga, può procedere alla nomina di un Comitato Scientifico.

II Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Presidente fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell’ambito delle materie di interesse della Fondazione.
Il Comitato elegge tra i suoi componenti un coordinatore, si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie e può attribuire la competenza su singoli argomenti ai propri membri. Il Comitato cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all’attività della Fondazione e svolge una funzione propositiva, oltre che tecnico-consultiva nei confronti del Consiglio d’Amministrazione.In particolare il Comitato Scientifico predispone il programma annuale delle iniziative, da sottoporre al Consiglio d’Amministrazione e da approvare dallo stesso, con particolare riguardo alla organizzazione delle riunioni, convegni e seminari, alle iniziative editoriali ed artistiche ed alla concessione di sovvenzioni, premi e borse di studio da sottoporre al Consiglio d’Amministrazione e da approvare dallo stesso, e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

Il Comitato scientifico dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente della Fondazione ed è presieduto dal Presidente stesso o da un suo delegato; delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 12 – Gestione annuale e bilancio
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla formazione del bilancio consuntivo, che – unitamente alla relazione sulla gestione annuale – dovrà essere approvato dal Consiglio stesso entro e non oltre il 30 (trenta) aprile successivo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 13 – Liquidazione della fondazione
Nel caso di estinzione per qualunque causa il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri organismi aventi analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 14 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 15 – Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto, e nella composizione determinati in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.
I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.
F. to Marco Zanoni
F. to Laura Zanoni
F. to Silvia Zanoni
F. to Maria Bertelè teste
F. to Elisa Faccioni teste
F. to Cristiano Casalini Notaio (Sigillo)